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COMITATO ORGANIZZATORE DI “TORINO PRIDE 2006”

 

Art. 1 - Costituzione
E’  costituito con sede in Torino il “Comitato Organizzatore di Torino Pride 2006”, denominato in forma abbreviata “Torino Pride 2006”
Il Comitato non ha scopo di lucro ed opera nell’ambito dei principi sanciti dalla costituzione, dal codice civile (art. 36 e seguenti) e dalla normativa vigente.
Il Comitato è apartitico e aconfessionale.

Art. 2 - Scopi
Il Comitato ha come scopi:

1. costruire la candidatura per lo svolgimento di un Pride glbt nazionale a Torino nel 2006;
2. progettare, programmare, coordinare e gestire le iniziative del Pride glbt che si propone di svolgere a Torino nel 2006;
3. progettare, programmare, coordinare e gestire le iniziative connesse a detto Pride che si svolgeranno prima e dopo il Pride stesso;

Nell’ambito degli scopi indicati il Comitato, oltre a tutte le funzioni proprie dell’organizzazione e coordinamento delle iniziative, curerà i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni nazionali, europee ed internazionali coinvolgibili o interessate al Torino Pride 2006.

Art. 3 – Attività
Il Comitato persegue le sue finalità attraverso:

1. la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri soggetti pubblici e privati, delle iniziative connesse al programma Torino Pride 2006
2. la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri soggetti privati e pubblici, di iniziative di ricerca, informazione, documentazione e promozione sui temi connessi al Pride 2006;
3. la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri soggetti privati e pubblici, di seminari, convegni, ed ogni altra iniziative di natura culturale, sociale e politica connessa al Pride 2006;
4. la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri soggetti privati e pubblici di attività di formazione e aggiornamento sui temi connessi alle sue finalità, rivolte al personale delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli istituti di formazione, e direttamente a singole categorie professionali;
5. la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri soggetti privati e pubblici, di attività di informazione e promozione sui temi connessi al Pride 2006

 

Art. 4 - Organi
Sono organi del Comitato:  

Assemblea dei soci/e
Assemblea dei promotori
Consiglio direttivo
Coordinatore/coordinatrice
Segretario/a Tesoriere
Revisore dei conti

Le cariche durano fino allo scioglimento del Comitato.

Il Comitato può dotarsi di un/a presidente, di portavoce e di soci/e ad honorem nel caso in cui il Consiglio direttivo a maggioranza o l’assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 lo decida utile per il raggiungimento delle proprie finalità. Presidente, portavoce e soci/e ad honorem non esercitano diritto di voto né attivo né passivo.

Art.  5 – Soci/e e organizzazioni aderenti

Soci
Possono essere soci/e del Comitato:

a. un rappresentante di ciascuna organizzazione glbt ed 1 rappresentante di ciascuna attività commerciali glbt del Piemonte, che ne facciano richiesta;
b. un rappresentante di organizzazioni locali non glbt che aderiscono al progetto, ne condividono le finalità e offrono disponibilità all’organizzazione delle attività previste.

Il Consiglio decide a maggioranza l’adesione dei rappresentanti delle organizzazioni di cui ai punti a e b e decide sempre a maggioranza in merito ad eventuali esclusioni consentendo ai soci stessi la possibilità di presentare i propri argomenti prima delle decisioni del Consiglio.
Tutti i soci godono di diritti di elettorato attivo e passivo.

Organizzazioni aderenti
Sono considerate organizzazioni aderenti le organizzazioni, nazionali e internazionali che aderendo al Comitato promotore ne condividono le finalità e decidono di promuovere il Torino Pride 2006 contribuendo alla sua organizzazione e pubblicizzazione. Possono aderire tutte le organizzazioni che ne facciano richiesta. Il Consiglio direttivo decide in merito alle richieste di adesione.

Art. 6 – Assemblea dei soci
Partecipano all’assemblea tutti i soci del Comitato.
I soci possono delegare un altro socio/a a partecipare alle riunioni che esercita il diritto di voto attivo in sua vece. Ogni assemblea nomina un suo presidente e effettua la verifica poteri all’apertura dei lavori.
L’assemblea vota a maggioranza dei presenti i bilanci, gli indirizzi al consiglio direttivo per le attività ordinarie e straordinarie dell’associazione, le proposte di modifica dello Statuto, i membri del Consiglio direttivo ed ogni altro regolamento o atto necessario alla vita dell’associazione per le finalità definite nello statuto.
Si riunisce di norma una volta l’anno in seduta ordinaria, su convocazione del coordinatore, che stabilisce l’ordine dei lavori e la presiede. In seduta straordinaria tutte le volte che il coordinatore o il Consiglio direttivo con il voto favorevole almeno della maggioranza dei suoi membri o 1/3 dei soci/e ne faccia richiesta scritta al Consiglio direttivo.

Art. 7- Assemblea delle organizzazioni aderenti

E’ l’assemblea di tutti i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Comitato. Ne fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni aderenti e i membri del Consiglio direttivo del Comitato stesso. Esprime indirizzi e propone attività, oltre che organizzare la promozione delle attività previste a livello nazionale e internazionale.
L’assemblea si riunisce tutte le volte che il Consiglio direttivo lo ritiene necessario o su richiesta di almeno la metà delle organizzazioni aderenti.

Art. 8 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo dell’associazione è costituito da un massimo di sette soci. Si riunisce di norma una volta al mese e tutte le volte che lo ritenga necessario il coordinatore o la metà dei suoi membri.
Ha ogni potere sulla amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Approva i bilanci e ne decide le forme di pubblicità. Approva, sovrintende e realizza direttamente le attività indicate dall’assemblea dei soci e dal Consiglio stesso utili per il perseguimento delle finalità del Comitato. Approva le proposte revisioni del presente statuto, le proposte in merito allo scioglimento del Comitato ed ogni altro regolamento, documento e atto necessario alla vita del Comitato stesso.
Dispone la nomina di soci ad honorem ed ogni altra iniziativa indirizzata ad allargare la sfera di influenza del Comitato stesso, coinvolgendo personalità del mondo della cultura, delle scienze, delle arti e delle istituzioni nazionali, europee e internazionali.
Nella sua prima riunione il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il coordinatore, il segretario/a tesoriere e il revisore dei conti esterno al Consiglio stesso.

Art. 9 – Il coordinatore/ice
Il coordinatore/ice del Comitato è il coordinatore del consiglio direttivo.
Ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni ordinarie e straordinarie occorrenti al funzionamento del Comitato secondo le proprie finalità statutarie.
Il coordinatore/ice può delegare uno o più dei suoi poteri ad altro/a socio/a del Consiglio direttivo.
Il coordinatore/ice opera secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e svolge funzioni di rappresentanza pubblica solo nei limiti che il Consiglio stesso determina.

Art. 10 – Segretario/a Tesoriere
Ha il compito di gestire entrate e uscite del Comitato secondo le decisioni del Consiglio direttivo e in collaborazione con il coordinatore del Comitato.
Redige le proposte di bilancio e rendiconto e cura la contabilità del Comitato. I bilanci sono pubblici. Le forme della pubblicità sono determinate dal Consiglio direttivo.
Ai membri del Consiglio direttivo deve essere consentito l’accesso alle scritture contabili.

Art. 11 – Revisore dei Conti
I revisore dei conti è nominato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione tra persone che non fanno parte né del Consiglio direttivo né delle Assemblee. Opera sulla base di quanto previsto dall’art. 2403 e seguenti del cc. Ha accesso alle scritture contabili e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci verificando la correttezza della gestione economica. La sua relazione è pubblica ed accompagna i bilanci del Comitato.

Art.12 – Durata e scioglimento del Comitato
Il Comitato si scioglie entro il 31 dicembre 2007. Per motivi straordinari l’assemblea del comitato, su proposta del consiglio, può deciderne la proroga per un anno.
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’ assemblea dei soci a maggioranza assoluta su proposta del Consiglio direttivo. È fatto obbligo al Comitato in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altra organizzazione o istituzione che persegua finalità uguali o simili a quelle indicate nel presente statuto.

Art.13 - Entrate ed uscite del Comitato             
Le entrate sono costituite:

* dalle eventuali quote associative;
* dai contributi di enti pubblici o privati, nazionali e internazionali;
* da donazioni e offerte, raccolte dall’associazione direttamente dai privati cittadini o attraverso iniziative di raccolta fondi.

Le uscite sono quelle finalizzate alla vita del Comitato, al suo funzionamento ed alle attività messe in opera per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art.12 – Validità
Il presente statuto entra in vigore dalla data di costituzione dell'Associazione.