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Art. 1 - Costituzione
E’ costituito con sede in Torino il “Comitato Organizzatore
di Torino Pride 2006”, denominato in forma abbreviata “Torino
Pride 2006”
Il Comitato non ha scopo di lucro ed opera nell’ambito dei principi
sanciti dalla costituzione, dal codice civile (art. 36 e seguenti) e dalla
normativa vigente.
Il Comitato è apartitico e aconfessionale.
Art. 2 - Scopi
Il Comitato ha come scopi:
1. costruire la candidatura per lo svolgimento
di un Pride glbt nazionale a Torino nel 2006;
2. progettare, programmare, coordinare e gestire le iniziative del Pride glbt
che si propone di svolgere a Torino nel 2006;
3. progettare, programmare, coordinare e gestire le iniziative connesse a
detto Pride che si svolgeranno prima e dopo il Pride stesso;
Nell’ambito degli scopi indicati il
Comitato, oltre a tutte le funzioni proprie dell’organizzazione e coordinamento
delle iniziative, curerà i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni
nazionali, europee ed internazionali coinvolgibili o interessate al Torino
Pride 2006.
Art. 3 – Attività
Il Comitato persegue le sue finalità attraverso:
1. la progettazione e realizzazione, direttamente
o in collegamento con altri soggetti pubblici e privati, delle iniziative
connesse al programma Torino Pride 2006
2. la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri
soggetti privati e pubblici, di iniziative di ricerca, informazione, documentazione
e promozione sui temi connessi al Pride 2006;
3. la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri
soggetti privati e pubblici, di seminari, convegni, ed ogni altra iniziative
di natura culturale, sociale e politica connessa al Pride 2006;
4. la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri
soggetti privati e pubblici di attività di formazione e aggiornamento
sui temi connessi alle sue finalità, rivolte al personale delle scuole
di ogni ordine e grado, delle università, degli istituti di formazione,
e direttamente a singole categorie professionali;
5. la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri
soggetti privati e pubblici, di attività di informazione e promozione
sui temi connessi al Pride 2006
Art. 4 - Organi
Sono organi del Comitato:
Assemblea dei soci/e
Assemblea dei promotori
Consiglio direttivo
Coordinatore/coordinatrice
Segretario/a Tesoriere
Revisore dei conti
Le cariche durano fino allo scioglimento del Comitato.
Il Comitato può dotarsi di un/a presidente,
di portavoce e di soci/e ad honorem nel caso in cui il Consiglio direttivo
a maggioranza o l’assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 lo decida
utile per il raggiungimento delle proprie finalità. Presidente, portavoce
e soci/e ad honorem non esercitano diritto di voto né attivo né
passivo.
Art. 5 – Soci/e e organizzazioni aderenti
Soci
Possono essere soci/e del Comitato:
a. un rappresentante di ciascuna organizzazione
glbt ed 1 rappresentante di ciascuna attività commerciali glbt del
Piemonte, che ne facciano richiesta;
b. un rappresentante di organizzazioni locali non glbt che aderiscono al progetto,
ne condividono le finalità e offrono disponibilità all’organizzazione
delle attività previste.
Il Consiglio decide a maggioranza l’adesione
dei rappresentanti delle organizzazioni di cui ai punti a e b e decide sempre
a maggioranza in merito ad eventuali esclusioni consentendo ai soci stessi
la possibilità di presentare i propri argomenti prima delle decisioni
del Consiglio.
Tutti i soci godono di diritti di elettorato attivo e passivo.
Organizzazioni aderenti
Sono considerate organizzazioni aderenti le organizzazioni, nazionali e internazionali
che aderendo al Comitato promotore ne condividono le finalità e decidono
di promuovere il Torino Pride 2006 contribuendo alla sua organizzazione e
pubblicizzazione. Possono aderire tutte le organizzazioni che ne facciano
richiesta. Il Consiglio direttivo decide in merito alle richieste di adesione.
Art. 6 – Assemblea dei soci
Partecipano all’assemblea tutti i soci del Comitato.
I soci possono delegare un altro socio/a a partecipare alle riunioni che esercita
il diritto di voto attivo in sua vece. Ogni assemblea nomina un suo presidente
e effettua la verifica poteri all’apertura dei lavori.
L’assemblea vota a maggioranza dei presenti i bilanci, gli indirizzi
al consiglio direttivo per le attività ordinarie e straordinarie dell’associazione,
le proposte di modifica dello Statuto, i membri del Consiglio direttivo ed
ogni altro regolamento o atto necessario alla vita dell’associazione
per le finalità definite nello statuto.
Si riunisce di norma una volta l’anno in seduta ordinaria, su convocazione
del coordinatore, che stabilisce l’ordine dei lavori e la presiede.
In seduta straordinaria tutte le volte che il coordinatore o il Consiglio
direttivo con il voto favorevole almeno della maggioranza dei suoi membri
o 1/3 dei soci/e ne faccia richiesta scritta al Consiglio direttivo.
Art. 7- Assemblea delle organizzazioni aderenti
E’ l’assemblea di tutti i rappresentanti
delle organizzazioni aderenti al Comitato. Ne fanno parte i rappresentanti
delle organizzazioni aderenti e i membri del Consiglio direttivo del Comitato
stesso. Esprime indirizzi e propone attività, oltre che organizzare
la promozione delle attività previste a livello nazionale e internazionale.
L’assemblea si riunisce tutte le volte che il Consiglio direttivo lo
ritiene necessario o su richiesta di almeno la metà delle organizzazioni
aderenti.
Art. 8 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo dell’associazione è costituito da un massimo
di sette soci. Si riunisce di norma una volta al mese e tutte le volte che
lo ritenga necessario il coordinatore o la metà dei suoi membri.
Ha ogni potere sulla amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
Approva i bilanci e ne decide le forme di pubblicità. Approva, sovrintende
e realizza direttamente le attività indicate dall’assemblea dei
soci e dal Consiglio stesso utili per il perseguimento delle finalità
del Comitato. Approva le proposte revisioni del presente statuto, le proposte
in merito allo scioglimento del Comitato ed ogni altro regolamento, documento
e atto necessario alla vita del Comitato stesso.
Dispone la nomina di soci ad honorem ed ogni altra iniziativa indirizzata
ad allargare la sfera di influenza del Comitato stesso, coinvolgendo personalità
del mondo della cultura, delle scienze, delle arti e delle istituzioni nazionali,
europee e internazionali.
Nella sua prima riunione il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il
coordinatore, il segretario/a tesoriere e il revisore dei conti esterno al
Consiglio stesso.
Art. 9 – Il coordinatore/ice
Il coordinatore/ice del Comitato è il coordinatore del consiglio direttivo.
Ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le
operazioni ordinarie e straordinarie occorrenti al funzionamento del Comitato
secondo le proprie finalità statutarie.
Il coordinatore/ice può delegare uno o più dei suoi poteri ad
altro/a socio/a del Consiglio direttivo.
Il coordinatore/ice opera secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e
svolge funzioni di rappresentanza pubblica solo nei limiti che il Consiglio
stesso determina.
Art. 10 – Segretario/a Tesoriere
Ha il compito di gestire entrate e uscite del Comitato secondo le decisioni
del Consiglio direttivo e in collaborazione con il coordinatore del Comitato.
Redige le proposte di bilancio e rendiconto e cura la contabilità del
Comitato. I bilanci sono pubblici. Le forme della pubblicità sono determinate
dal Consiglio direttivo.
Ai membri del Consiglio direttivo deve essere consentito l’accesso alle
scritture contabili.
Art. 11 – Revisore dei Conti
I revisore dei conti è nominato dal Consiglio direttivo nella sua prima
riunione tra persone che non fanno parte né del Consiglio direttivo
né delle Assemblee. Opera sulla base di quanto previsto dall’art.
2403 e seguenti del cc. Ha accesso alle scritture contabili e redige una relazione
di accompagnamento ai bilanci verificando la correttezza della gestione economica.
La sua relazione è pubblica ed accompagna i bilanci del Comitato.
Art.12 – Durata e scioglimento del Comitato
Il Comitato si scioglie entro il 31 dicembre 2007. Per motivi straordinari
l’assemblea del comitato, su proposta del consiglio, può deciderne
la proroga per un anno.
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’ assemblea dei
soci a maggioranza assoluta su proposta del Consiglio direttivo. È
fatto obbligo al Comitato in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altra
organizzazione o istituzione che persegua finalità uguali o simili
a quelle indicate nel presente statuto.
Art.13 - Entrate ed uscite del Comitato
Le entrate sono costituite:
* dalle eventuali quote associative;
* dai contributi di enti pubblici o privati, nazionali e internazionali;
* da donazioni e offerte, raccolte dall’associazione direttamente dai
privati cittadini o attraverso iniziative di raccolta fondi.
Le uscite sono quelle finalizzate alla vita
del Comitato, al suo funzionamento ed alle attività messe in opera
per il raggiungimento delle finalità statutarie.
Art.12 – Validità
Il presente statuto entra in vigore dalla data di costituzione dell'Associazione.